La figura intermedia del contractor

Secondo il diritto internazionale esistono differenti tipologie di combattente anche se quello che riveste una posizione privilegiata è sicuramente il combattente legittimo, ovvero il militare appartenente alle forze regolari di uno Stato che ha diritto a portare le armi, ad esercitare la violenza bellica e ad essere trattato, in caso di cattura, come prigioniero di guerra. Le convenzioni di Ginevra qualificano come combattenti legittimi anche le forze armate irregolari, cioè le milizie e i corpi volontari, ma li assoggetta ad una disciplina più rigida delle forze armate regolari, e i partigiani, forze armate irregolari che combattono quando il nemico occupa il territorio nazionale.

Ciò dimostra che il diritto è in continua evoluzione interprete delle mutate condizioni culturali e sociali tanto da contemplare, in un futuro prossimo, anche il contractor: un combattente moderno che interpreta, in modo sicuramente estremo e originale, un rapporto di lavoro con una società privata.

Il mercenario, una figura discutibile

Il trattato di Lisbona regola i poteri dei 27 Stati membri europei per far fronte a nuove problematiche, tra le quali le minacce e il ruolo degli Stati rivolti a tutelare il loro preminente interesse economico.

Il trattato di Lisbona risalta le competenze dell’Unione in materia di politica estera e di sicurezza comune in tutti i settori della politica estera e in tutte le questioni relative alla sicurezza dell’Unione, compresa la definizione progressiva di una politica di difesa comune che può condurre a una difesa comune.

Il Trattato europeo prevede importanti cambiamenti importanti nelle relazioni tra gli Stati e la creazione di nuovi strumenti in materia di politica estera e di difesa i quali sono accompagnati da alcune evoluzioni istituzionali di carattere generale che dovrebbero contribuire a modificare profondamente sia la concezione che l’esecuzione dei progetti europei di difesa.

La figura giuridica del contractor

Non esiste, allo stato attuale la figura professionale, giuridicamente riconosciuta, del contractor. In questa accezione rientrano, però, tutte quelle persone che sono stipendiate da una società privata e che svolgono funzioni nel campo della sicurezza.

Il contractor non può essere qualificato come combattente legittimo poiché di regola non è incorporato nelle Forze armate di un Paese belligerante e di solito può essere utilizzato come servizio di guardia alle ambasciate e ad altri edifici pubblici o privati, la scorta armata di dignitari o di imprenditori o in altri servizi resi nel quadro di un conflitto armato, così come esiste la possibilità di inquadrarli come servizio di guardia su navi commerciali per la difesa dagli attacchi di pirateria.