Cosa fa l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale?

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La legge n. 109 del 4 agosto 2021 ha istituto – tra gli altri interventi – l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale, un istituto posto a tutela degli interessi nazionali nel campo della sicurezza cibernetica. Ad essere nominato direttore dell’Agenzia è Roberto Baldoni, a capo di 300 dipendenti. Ma cosa farà esattamente l’Agenzia?

Le funzioni dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale

L’Agenzia ha il compito di coordinare i soggetti pubblici coinvolti nella cybersicurezza nazionale, promuovendo azioni dirette ad assicurare la sicurezza cibernetica in Italia, e sviluppando la digitalizzazione del sistema produttivo e delle pubbliche amministrazioni del Paese. Altro obiettivo non marginale è poi quello di conseguire autonomia per i prodotti e i processi informatici di rilevanza strategica, tutelando gli interessi nazionali del settore.

Tra gli altri compiti di maggiore rilevanza, anche la predisposizione della strategia nazionale di cybersicurezza, e lo svolgimento di ogni necessaria attività di supporto al funzionamento del Nucleo per la cybersicurezza, il “braccio” dell’Agenzia a cui sono domandati i ruoli di pronto intervento e di unità di crisi contro gli attacchi.

Dunque, all’Agenzia sono trasferite buona parte delle funzioni che finora erano svolte da altri organi, come ad esempio il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza o il Ministero dello Sviluppo economico. Pertanto, tra le funzioni si annoverano anche lo sviluppo delle capacità nazionali di prevenzione, monitoraggio, rilevamento, analisi e risposta, così come la prevenzione e la gestione degli incidenti di sicurezza informatica e degli attacchi informatici.

Chi gestisce le crisi in materia di sicurezza cibernetica

Stando alla legge sulla cybersicurezza, è interessante notare come nelle situazioni di crisi al Nucleo sono riconosciute importanti funzioni, anche a supporto del Presidente del Consiglio. Quest’ultimo può convocare il Comitato interministeriale per la sicurezza della repubblica e, nei casi gravi rischi imminenti per la sicurezza nazionale, può disattivare in tutto o in parte gli apparati o i prodotti impiegati nelle reti, nei sistemi o per l’espletamento dei servizi interessati.

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